Spese lavaggio divise lavoro: a chi spettano?

2022-11-07 16:13:21 By : Mr. Leon Ye

Abiti, indumenti e tute di lavoro: a chi spetta sostenere le spese per la pulizia? 

C’è indumento e indumento di lavoro. Ci sono le tute che servono per preservare gli abiti quotidiani dall’usura; le divise con i colori e i loghi dell’azienda, con lo scopo di esaltare il brand; ci sono i camici che vengono indossati per questioni di pulizia, ordine, decoro ed igiene. E ci sono infine i dispositivi di protezione individuali (i cosiddetti dpi) che invece hanno la funzione di proteggere i lavoratori dal particolare tipo di mansioni che svolgono. Ebbene, in tutti questi casi, a chi spetta sostenere le spese di lavaggio delle divise di lavoro? La questione è stata al centro di numerose pronunce della Cassazione. La giurisprudenza, in particolare, opera una diversa soluzione a seconda della finalità dell’indumento lavorativo. 

Proprio una recente sentenza della Suprema Corte è ritornata sull’argomento – per quanto l’orientamento sia ormai stabile e consolidato – ricordando quando le spese di lavaggio degli indumenti di lavoro ricadono sul datore e quando invece competono al dipendente. 

In sintesi, il principio affermato dai giudici è il seguente. Allorquando il datore di lavoro impone al proprio dipendente l’utilizzo, nel corso della prestazione lavorativa, di una divisa aziendale per esigenze di ordine, decoro e visibilità e la stessa divisa si limita a preservare gli abiti civili dall’ordinaria usura e dallo sporco – genericamente inteso (senza avere riguardo a speciali fattori nocivi o patogeni) – connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il costo del lavaggio della divisa spetta al dipendente [1].

Lo stesso dicasi quando l’abito di lavoro è una tuta rivolta solo a dare un’immagine aziendale unitaria, come quelle di una nota catena di elettrodomestici dove tutti gli addetti hanno la maglietta uguale, riportante i colori e i segni distintivi dell’azienda. Anche in questo caso, dunque, le spese di pulizia e lavaggio degli abiti di lavoro competono ai dipendenti. 

Diverso, invece, è il caso in cui la divisa di lavoro sia uno strumento di protezione individuale. Si pensi alla tuta con barre catarifrangenti la quale rientra nella categoria Dpi perché protegge dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada durante la circolazione dei veicoli. Solo in questi casi, il datore ha l’obbligo di fornitura, mantenimento e lavaggio degli indumenti di lavoro [2].  

Ciò che vale a differenziare i Dpi rispetto agli ordinari indumenti di lavoro è l’astratta idoneità dei primi a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi connessi all’espletamento della prestazione lavorativa, avuto riguardo al contenuto della prestazione stessa e alle modalità di tempo e di luogo in cui viene effettuata, assumendo le elencazioni contenute nei testi normativi portata meramente esemplificativa. 

Il concetto di dispositivi di protezione individuale non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, come nel caso delle tute con barre catarifrangenti: barriera che può essere anche ridotta o limitata [3]. 

Interessante anche la pronuncia del Tar Roma [4] in merito a tute, di stoffa o monouso: secondo i giudici, non avendo questa funzione protettiva non sono oggetto di specifico obbligo di lavaggio da parte del datore. E ciò quando, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dall’ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa, e non anche quella – pur astrattamente configurabile – di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Sicché rispetto ad esse non è configurabile, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di sistematico lavaggio.

In sintesi, spetta al datore di lavoro il lavaggio (o il rimborso delle spese di lavaggio) dei soli indumenti che costituiscono dispositivi di protezione individuale. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie «per la sicurezza e la salute dei lavoratori», che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi del d.lg. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5.

[4] T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 18/10/2010, n.32839

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